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ID 247442

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Richiesta dati per la Dichiarazione IVA 2024 (periodo d'imposta 2023)

Richiesta dati per la Dichiarazione IVA 2024 (periodo d'imposta 2023)

La dichiarazione IVA 2024, relativa al periodo d’imposta 2023, quest’anno potrà essere presentata a partire dal 1° febbraio 2024 fino al termine ultimo del 30 aprile 2024.
Come per l’esercizio precedente, il credito IVA minore di 5.000 euro può essere utilizzato...

già a partire dal 1° gennaio 2024.
L’eventuale eccedenza potrà invece essere utilizzata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.
Rispetto al modello dell’anno precedente le modifiche sono limitate.

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ID 233448

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Istanza per la restituzione della maggiore somma anticipata all'aggiudicatario dell'immobile venduto

Modello di istanza per la restituzione della maggiore somma anticipata all'aggiudicatario dell'immobile venduto.
già a partire dal 1° gennaio 2024.
L’eventuale eccedenza potrà invece essere utilizzata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.
Rispetto al modello dell’anno precedente le modifiche sono limitate.

ID 249230

ID 234069

a cura di: AteneoWeb Cloud 2

Calcolo degli oneri per la cancellazione dei gravami nelle esecuzioni immobiliari: versione Cloud

Calcolo degli oneri per la cancellazione dei gravami nelle esecuzioni immobiliari: versione Cloud

Dopo che il professionista delegato ha provveduto al versamento delle imposte e alla registrazione del decreto di trasferimento, dovrà espletare le formalità di richiesta di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (cosiddetti gravami), in base a quanto ordinato dal G.E.,...

presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. La normativa di riferimento non è particolarmente semplice e deve essere applicata attentamente in ogni fase della tassazione, compresa la corretta indicazione dei codici relativi all'annotazione, per evitare una imposizione superiore al dovuto. Il programma calcola l'ammontare delle imposte da corrispondere per la cancellazione degli eventuali gravami sugli immobili oggetto di esecuzione immobiliare.

ID 246256

a cura di: AteneoWeb Cloud 3

Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025: versione Cloud

Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025: versione Cloud


La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).


In particolare è prevista l’applicazione...

di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.


Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

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ID 233140

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Contratto di comodato beni mobili

Modello personalizzabile redatto in formato MS Word.
di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.


Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

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